Categoria: Titolo IV – Giudizio immediato (artt. 453-458)
-
Art. 453 — Casi e modi di giudizio immediato
1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’articolo 375 comma 3 secondo…
-
Art. 454 — Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti…
-
Art. 455 — Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza…
-
Art. 456 — Decreto di giudizio immediato
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429 commi 1 e 2.2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.], l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di…
-
Art. 457 — Trasmissione degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall’articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’articolo 431, al giudice competente per il giudizio.2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 433 comma 2.
-
Art. 458 — Richiesta di giudizio abbreviato
1. L’imputato, a pena di decadenza [173], può chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con…
-
Art. 458 bis — Richiesta di applicazione della pena
1. Quando è formulata la richiesta prevista dall’articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta…