Categoria: Titolo III – Giudizio direttissimo (artt. 449-452)
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Art. 449 — Casi e modi del giudizio direttissimo
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza [380, 381] di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida [391] e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni…
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Art. 450 — Instaurazione del giudizio direttissimo
1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all’udienza l’imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.2. Se l’imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all’udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni [174].3. La citazione contiene i…
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Art. 451 — Svolgimento del giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.2. La persona offesa [90] e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.4. Il pubblico…
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Art. 452 — Trasformazione del rito
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall’articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero [449 2].2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano,…