Categoria: Titolo I – Giudizio abbreviato (artt. 438-443)
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Art. 439 — Richiesta di giudizio abbreviato [ABROGATO]
[1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.]
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Art. 440 — Provvedimenti del giudice [ABROGATO]
[1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel caso previsto dall’articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente…
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Art. 441 — Svolgimento del giudizio abbreviato
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di…
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Art. 441 bis — Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato
1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza…
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Art. 442 — Decisione
1. Terminata la discussione [421], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.2. In caso di condanna, la pena che il giudice…
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Art. 443 — Limiti all’appello
1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.[2. L’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria].3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti…
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Art. 438 — Presupposti del giudizio abbreviato
1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.2. La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino…