Categoria: Titolo VII – Nullità (artt. 177-186)
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Art. 177 — Tassatività
1. L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge [124].
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Art. 178 — Nullità di ordine generale
1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice [33] e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento; c) l’intervento, l’assistenza e la…
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Art. 179 — Nullità assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [485].2.…
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Art. 180 — Regime delle altre nullità di ordine generale
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 179, le nullità previste dall’articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado [525 ss., 567] ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
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Art. 181 — Nullità relative
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari [326-415] e quelli compiuti nell’incidente probatorio [392] e le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare [416] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall’articolo…
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Art. 182 — Deducibilità delle nullità
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all’osservanza della disposizione violata.2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,…
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Art. 183 — Sanatorie generali delle nullità
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto; b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.
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Art. 184 — Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non…
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Art. 185 — Effetti della dichiarazione di nullità
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.3. La dichiarazione di…
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Art. 186 — Inosservanza di norme tributarie
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.