Categoria: Titolo IV – Traduzione degli atti (artt. 143-147)
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Art. 143 — Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali
1. L’imputato [60-61] che non conosce la lingua italiana [109] ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il…
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Art. 143 bis — Altri casi di nomina dell’interprete
1. L’autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la…
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Art. 144 — Incapacità e incompatibilità dell’interprete
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [222]: a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 28, 29, 31 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte [290; 30 e 35…
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Art. 145 — Ricusazione e astensione dell’interprete
1. L’interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell’articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l’interprete ha obbligo di dichiararlo.3. La dichiarazione…
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Art. 146 — Conferimento dell’incarico
1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326 c.p.] su tutti gli atti che si faranno…
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Art. 147 — Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.2. L’interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato…