Categoria: Titolo III – Documentazione degli atti (artt. 134-142)
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Art. 134 — Modalità di documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica.2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [140], con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si…
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Art. 135 — Redazione del verbale
1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice [126].2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.
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Art. 136 — Contenuto del verbale
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di…
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Art. 137 — Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in…
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Art. 138 — Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il…
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Art. 139 — Riproduzione fonografica o audiovisiva
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva [134] è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario [126] che assiste il giudice.2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica,…
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Art. 140 — Modalità di documentazione in casi particolari
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici [127, 134].2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice…
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Art. 141 — Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l’ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita,…
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Art. 141 bis — Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione…
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Art. 142 — Nullità dei verbali
1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo [177] se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione [110] del pubblico ufficiale che lo ha redatto.