Categoria: Titolo II – Atti e provvedimenti del giudice (artt. 125-133)
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Art. 129 bis — Accesso ai programmi di giustizia riparativa
1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.2. La richiesta…
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Art. 130 — Correzione di errori materiali
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [177-186], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato [568 ss.], e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile [591],…
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Art. 131 — Poteri coercitivi del giudice
1. Il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
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Art. 132 — Accompagnamento coattivo dell’imputato
1. L’accompagnamento coattivo [376, 399, 490] è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali…
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Art. 133 — Accompagnamento coattivo di altre persone
1. Se il testimone [194], il perito [221], la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico [225, 233], l’interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può…
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Art. 125 — Forme dei provvedimenti del giudice
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto.2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità [177, 604, 606 lett. e]. I decreti sono motivati, a pena di nullità [181],…
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Art. 126 — Assistenza al giudice
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario [135] a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.1-bis. Il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.
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Art. 127 — Procedimento in camera di consiglio
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [32 1, 41 3, 48 1, 130 2, 269 2, 309 8, 310 2, 311 5, 324 6, 355 3, 391, 406 5, 410 3, 428 2, 435 3, 547, 585 1 lett. a, 599 1, 646 1, 714 2, 734 1, 741 2, 743 2]…
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Art. 128 — Deposito dei provvedimenti del giudice
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare [424] e nel dibattimento [544], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili [568], l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato [148 ss.] a tutti…
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Art. 129 — Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara…