Categoria: Titolo I – Disposizioni generali (artt. 109-124)
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Art. 110 — Forma degli atti
1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la…
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Art. 122 — Procura speciale per determinati atti
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si…
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Art. 111 — Data e sottoscrizione degli atti
1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta [386, 391; 59 disp. att.].2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa…
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Art. 123 — Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.2. Quando l’imputato è in stato di arresto…
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Art. 111 bis — Deposito telematico
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale,…
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Art. 124 — Obbligo di osservanza delle norme processuali
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice [126], gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità [177-186] o altra sanzione processuale.2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche…
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Art. 111 ter — Fascicolo informatico e accesso agli atti
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli…
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Art. 112 — Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi.2. A…
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Art. 113 — Ricostituzione di atti
1. Se non è possibile provvedere a norma dell’articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritto riconosce…
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Art. 114 — Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [329] o anche solo del loro contenuto.2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari…
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Art. 115 — Violazione del divieto di pubblicazione
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [684 c.p.], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una…
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Art. 115 bis — Garanzia della presunzione di innocenza
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si…
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Art. 116 — Copie, estratti e certificati
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio…
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Art. 117 — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche…
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Art. 118 — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno
1. Il ministro dell’interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria [57] o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei…
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Art. 118 bis — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle…
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Art. 119 — Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento
1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le…
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Art. 120 — Testimoni ad atti del procedimento
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [196, 245, 249, 250]: a) i minori degli anni quattordici [497] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria; b) le persone sottoposte…
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Art. 109 — Lingua degli atti
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua [Cost. 6] e il relativo verbale…
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Art. 121 — Memorie e richieste delle parti
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie [419] o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge [299, 398, 440, 478], entro quindici giorni.