Categoria: Titolo X – Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434-437)
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Art. 434 — Casi di revoca
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza [649].
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Art. 435 — Richiesta di revoca
1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio [416] e, nel secondo, la riapertura delle indagini [414].2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti…
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Art. 436 — Provvedimenti del giudice
1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l’udienza preliminare [418], dandone avviso agli interessati presenti [148 5] e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini…
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Art. 437 — Ricorso per cassazione
1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e).