Categoria: Titolo VII – Incidente probatorio (artt. 392-404)
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Art. 393 — Richiesta
1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari [405] e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica: a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale [190, 495];…
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Art. 394 — Richiesta della persona offesa
1. La persona offesa [90] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
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Art. 395 — Presentazione e notificazione della richiesta
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.
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Art. 396 — Deduzioni
1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta [173, 401 4], depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova [468 4] e altre persone interessate a norma dell’articolo 393 comma 1…
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Art. 397 — Differimento dell’incidente probatorio
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova [402].2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità [173] nella…
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Art. 398 — Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilità [393 3] o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata…
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Art. 399 — Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo [132].
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Art. 400 — Provvedimenti per i casi di urgenza
1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
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Art. 401 — Udienza
1. L’udienza si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini [486 5]. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma…
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Art. 402 — Estensione dell’incidente probatorio
1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall’articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell’articolo 398 comma 3 rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario e comunque…
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Art. 403 — Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione [191].1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro…
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Art. 404 — Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
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Art. 392 — Casi
1. Nel corso delle indagini preliminari [326-415] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all’assunzione della testimonianza [194] di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave…