Categoria: Titolo VI bis – Investigazioni difensive (artt. 391 bis-391 decies)
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Art. 391 decies — Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.2. Fuori del caso in cui è applicabile l’articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto…
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Art. 391 bis — Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.2.…
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Art. 391 ter — Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391 bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati: a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione; b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione; c) l’attestazione…
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Art. 391 quater — Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e…
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Art. 391 quinquies — Potere di segretazione del pubblico ministero
1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma…
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Art. 391 sexies — Accesso ai luoghi e documentazione
1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391 bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati: a) la data ed il…
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Art. 391 septies — Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico
1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l’accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita…
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Art. 391 octies — Fascicolo del difensore
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di…
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Art. 391 novies — Attività investigativa preventiva
1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327 bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai…