Categoria: Titolo VI – Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)
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Art. 381 — Arresto facoltativo in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo [43 c.p.] per il quale la legge stabilisce…
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Art. 382 — Stato di flagranza
1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.2. Nel reato permanente [158 c.p.]…
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Art. 382 bis — Arresto in flagranza differita
1. Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che…
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Art. 383 — Facoltà di arresto da parte dei privati
1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato [253 2] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale [357] della consegna…
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Art. 384 — Fermo di indiziato di delitto
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel…
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Art. 384 bis — Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei…
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Art. 385 — Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere [51 c.p.] o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
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Art. 386 — Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se…
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Art. 387 — Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo [96 3].
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Art. 387 bis — Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età
1. Nell’ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell’arresto o del fermo.
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Art. 388 — Interrogatorio dell’arrestato o del fermato
1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’articolo 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento…
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Art. 389 — Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato
1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona [67, 68] o fuori dei casi previsti dalla legge [13 Cost.] o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto…
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Art. 390 — Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo
1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito [8] .2. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto…
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Art. 391 — Udienza di convalida
1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato. Quando l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.2. Se il difensore di fiducia [96] o di ufficio [97] non è stato reperito o non…
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Art. 379 — Determinazione della pena
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell’articolo 278 [4].
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Art. 380 — Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza [382] di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.2. Anche fuori dei casi…