Categoria: Titolo V – Attività del pubblico ministero (artt. 358-378)
-
Art. 358 — Attività di indagine del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
-
Art. 371 — Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti…
-
Art. 359 — Consulenti tecnici del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera [233].2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
-
Art. 371 bis — Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e…
-
Art. 359 bis — Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224 bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.2. Nei casi di urgenza,…
-
Art. 372 — Avocazione delle indagini
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione delle indagini preliminari quando: a) in conseguenza dell’astensione [52] o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione; b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere…
-
Art. 360 — Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini [61], la persona offesa [90] dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di…
-
Art. 373 — Documentazione degli atti
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale [136]: a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente [333 2, 337 2, 341]; b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; d) delle informazioni assunte a norma dell’articolo…
-
Art. 361 — Individuazione di persone e di cose
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale [213-217].2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.3. Se ha fondata ragione…
-
Art. 374 — Presentazione spontanea
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio [453]. In…
-
Art. 362 — Assunzione di informazioni
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.1-bis.…
-
Art. 375 — Invito a presentarsi
1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.2. L’invito a presentarsi contiene: a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini; b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti…
-
Art. 362 bis — Misure urgenti di protezione della persona offesa
1. Qualora si proceda per il delitto di cui all’articolo 575, nell’ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 bis, 583 quinquies,…
-
Art. 376 — Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132].
-
Art. 363 — Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso
1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall’articolo 210 commi 2, 3, 4 e 6.2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede,…
-
Art. 377 — Citazioni di persone informate sui fatti
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [90] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.2. Il decreto contiene: a) le generalità della persona; b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione nonché l’autorità…
-
Art. 364 — Nomina e assistenza del difensore
1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio [64, 65, 375, 388], ovvero a ispezione [244], a individuazione di persone o confronto [211] cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell’articolo 375.2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore [96] è altresì avvisata che è assistita…
-
Art. 378 — Poteri coercitivi del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’articolo 131.
-
Art. 365 — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione [247] o sequestro [253], chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3.2. Il difensore ha facoltà di assistere…
-
Art. 366 — Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni [268], i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere [350, 356, 364, 365], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed…
-
Art. 367 — Memorie e richieste dei difensori
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie [121] e richieste scritte al pubblico ministero.
-
Art. 368 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall’interessato [253], trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.
-
Art. 369 — Informazione di garanzia
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la…
-
Art. 369 bis — Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all’avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415 bis, il pubblico ministero, a…
-
Art. 370 — Atti diretti e atti delegati
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori [375, 388] ed i confronti [364] cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del…