Categoria: Titolo IV – Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357)
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Art. 355 — Convalida del sequestro e suo riesame
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale [134, 357] il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il…
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Art. 356 — Assistenza del difensore
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2.
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Art. 357 — Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente [333 2, 337 2, 341]; b)…
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Art. 347 — Obbligo di riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato [330], la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [357].2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il…
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Art. 348 — Assicurazione delle fonti di prova
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato [347], la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al…
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Art. 349 — Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché…
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Art. 350 — Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] che non si trovi in stato di arresto [380, 381] o di fermo a norma dell’articolo 384, e nei casi di cui all’articolo 384 bis.2. Prima…
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Art. 351 — Altre sommarie informazioni
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 362.1-bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si…
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Art. 352 — Perquisizioni
1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [385 c.p.], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si…
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Art. 353 — Acquisizione di plichi o di corrispondenza
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l’eventuale sequestro [254].2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale…
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Art. 354 — Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato [253] siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1…