Categoria: Capo V – Estinzione delle misure
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Art. 308 — Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare [281, 282, 283] perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione [293] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’articolo 303.2. Le misure interdittive [287-290] non possono avere durata superiore a dodici mesi perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice…
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Art. 299 — Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive [281-286] e interdittive [287-290] sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’articolo 274.2. Salvo quanto previsto dall’articolo 275 comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura…
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Art. 300 — Estinzione e sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
1.Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l’archiviazione [408, 411, 125 disp. att.] ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere [425, 129 2] o di proscioglimento [529 ss.].2. Se l’imputato si trova in stato di custodia…
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Art. 301 — Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall’articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall’articolo 292 comma 2 lettera d) non ne è ordinata la rinnovazione.2. La rinnovazione è disposta dal giudice [279] con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per più di una…
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Art. 302 — Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
1. La custodia cautelare [284, 285, 286] disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia [306] se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’articolo 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice [291], su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono…
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Art. 303 — Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare [284, 285, 286] perde efficacia [306, 307] quando: a) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza…
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Art. 304 — Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio [465 ss.], durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore [486] ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore [477 2], sempre…
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Art. 305 — Proroga della custodia cautelare
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia [220] sullo stato di mente dell’imputato, i termini di custodia cautelare [303] sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L’ordinanza…
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Art. 306 — Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare [284, 285, 286] perde efficacia secondo le norme del presente titolo [300, 302, 303], il giudice dispone con ordinanza l’immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per l’immediata cessazione…
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Art. 307 — Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
1. Nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli…