Categoria: Capo IV – Forma ed esecuzione dei provvedimenti
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Art. 291 — Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda [273, 274], compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato…
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Art. 292 — Ordinanza del giudice
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità [177-186] rilevabile anche d’ufficio: a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l’esposizione e…
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Art. 293 — Adempimenti esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:…
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Art. 294 — Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio [64, 65, 141 bis] della persona in stato di custodia cautelare in carcere [285] immediatamente e…
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Art. 295 — Verbale di vane ricerche
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall’articolo 293, l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza [292].2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti,…
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Art. 296 — Latitanza
1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [285, 286], agli arresti domiciliari [284], al divieto di espatrio [281], all’obbligo di dimora [283] o a un ordine con cui si dispone la carcerazione [656].2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure…
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Art. 297 — Computo dei termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare [294, 303] decorrono dal momento della cattura [293], dell’arresto [380, 381] o del fermo [384].2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l’ordinanza che le dispone è notificata a norma dell’articolo 293.3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima…
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Art. 298 — Sospensione dell’esecuzione delle misure
1. L’esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione [656] nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l’esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena [297 5].2. La sospensione non opera quando la…