Categoria: Capo III – Misure interdittive
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Art. 288 — Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale [609 ss. c.p.], ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso…
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Art. 289 — Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio [c.p. 357] o servizio [c.p. 358], il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione [314-360], la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale…
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Art. 289 bis — Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all’imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori…
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Art. 290 — Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti [35, 35 bis c.p.].2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica [422-452] o contro l’economia pubblica,…
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Art. 287 — Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, [289 2, 290 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.