Categoria: Titolo IV – Imputato (artt. 60-73)
-
Art. 69 — Morte dell’imputato
1. Se risulta la morte dell’imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.2. La sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona [649 c.p.p.], qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è…
-
Art. 70 — Accertamenti sulla capacità dell’imputato
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [129, 425, 529 ss.] e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale [sopravvenuta al fatto], l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia [220-233 c.p.p.].2. Durante il…
-
Art. 71 — Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-532 c.p.p.] o di non luogo…
-
Art. 72 — Revoca dell’ordinanza di sospensione
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato [312 ss. c.p.p.]. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.2. La sospensione è…
-
Art. 72 bis — Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano…
-
Art. 73 — Provvedimenti cautelari
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche…
-
Art. 60 — Assunzione della qualità di imputato
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416 c.p.p.], di giudizio immediato [453 c.p.p.], di decreto penale di condanna [459 c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo…
-
Art. 61 — Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato
1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 ss., 551 ss. c.p.p.].2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
-
Art. 62 — Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza [195, 228 c.p.p.].2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.
-
Art. 63 — Dichiarazioni indizianti
1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni [351, 362 c.p.p.] dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la…
-
Art. 64 — Regole generali per l’interrogatorio
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.] o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio [294, 375, 388, 391 c.p.p.], salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze [188, 474 c.p.p., 22 disp. att.].2. Non possono essere utilizzati, neppure…
-
Art. 65 — Interrogatorio nel merito
1. L’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la…
-
Art. 66 — Verifica dell’identità personale dell’imputato
1. Nel primo atto cui è presente l’imputato [60-61 c.p.p.], l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il…
-
Art. 66 bis — Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge…
-
Art. 67 — Incertezza sull’età dell’imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
-
Art. 68 — Errore sull’identità fisica dell’imputato
1. Se risulta l’errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129 [620 lett. g), 667 c.p.p.].