Categoria: Titolo II – Pubblico ministero (artt. 50-54 quater)
-
Art. 50 — Azione penale
1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale [112 cost.] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [408, 554 c.p.p.; 125 disp. att.].2. Quando non è necessaria la querela [336-340 c.p.p.], la richiesta [344 c.p.p.], l’istanza [341 c.p.p.] o l’autorizzazione a procedere [343 c.p.p.], l’azione penale è esercitata di ufficio.3. L’esercizio dell’azione penale…
-
Art. 51 — Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura]; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi…
-
Art. 52 — Astensione
1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura,] il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale…
-
Art. 53 — Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione
1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.2. Il capo dell’ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con…
-
Art. 54 — Contrasti negativi tra pubblici ministeri
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l’ufficio che…
-
Art. 54 bis — Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero
1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell’articolo 54 comma 1.2. Il pubblico…
-
Art. 54 ter — Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata
1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371 bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte…
-
Art. 54 quater — Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero
1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il…