Categoria: Capo VII – Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
-
Art. 34 — Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento [627 c.p.p.] o al giudizio per revisione [633, 636 c.p.p.].2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il…
-
Art. 35 — Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
-
Art. 36 — Astensione
1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore…
-
Art. 37 — Ricusazione
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. 2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere…
-
Art. 38 — Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell’udienza preliminare [416 c.p.p. e ss.], fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [420 c.p.p.]; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del…
-
Art. 39 — Concorso di astensione e di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi [36 c.p.p.] e l’astensione è accolta.
-
Art. 40 — Competenza a decidere sulla ricusazione
1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.2. Sulla ricusazione di un giudice della…
-
Art. 41 — Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto [37 c.p.p.] o senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [o il tribunale], senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso…
-
Art. 42 — Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
-
Art. 43 — Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell’articolo 11.
-
Art. 44 — Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.