Categoria: Capo VI bis – Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
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Art. 33 quinquies — Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
1. L’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta…
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Art. 33 sexies — Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare
1. Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 552.2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e…
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Art. 33 septies — Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado
1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene…
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Art. 33 octies — Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione
1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione…
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Art. 33 novies — Validità delle prove acquisite
1. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l’invalidità degli atti del procedimento, né l’inutilizzabilità delle prove già acquisite.