Categoria: Capo V – Conflitti di giurisdizione e di competenza
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Art. 28 — Casi di conflitto
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito…
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Art. 29 — Cessazione del conflitto
1. I conflitti previsti dall’articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
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Art. 30 — Proposizione del conflitto
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori [31 c.p.p.].2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia…
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Art. 31 — Comunicazione al giudice in conflitto
1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
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Art. 32 — Risoluzione del conflitto
1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio [611 c.p.p.] secondo le forme previste dall’articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto [28-31 c.p.p.] e al pubblico ministero presso…