Categoria: Capo III – Riunione e separazione di processi
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Art. 17 — Riunione di processi
1. La riunione di processi [491, 610 c.p.p.] pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall’articolo 12; b) [nei casi di reato continuato]; c) nei casi previsti dall’articolo 371, comma 2, lettera b); 1-bis. Se alcuni…
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Art. 18 — Separazione di processi
1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti: a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati [60-61 c.p.p.] o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni…
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Art. 19 — Provvedimenti sulla riunione e separazione
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.