Categoria: Capo I – Giurisdizione
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Art. 1 — Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [102 Cost.] secondo le norme di questo codice.
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Art. 2 — Cognizione del giudice
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 263, 324, 479 c.p.p.].2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo [478, 651, 652, 654 c.p.p.].
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Art. 3 — Questioni pregiudiziali
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione [478, 479 c.p.p].2. La…