Categoria: Titolo IV – Dibattimento (artt. 559-567)
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Art. 567 — Dibattimento [ABROGATO]
[1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII.2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l’esame a norma dell’art. 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.3.…
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Art. 559 — Dibattimento
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.2. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.3. L’esame…
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Art. 560 — Giudizio abbreviato [ABROGATO]
[1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette…
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Art. 561 — Udienza per il giudizio abbreviato [ABROGATO]
[1. L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’art. 420.2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell’art. 554 comma 4.3. Se il giudice ritiene di potere decidere…
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Art. 562 — Trasformazione del rito [ABROGATO]
[1. Nel corso dell’udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l’udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.2. Il decreto di…
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Art. 563 — Applicazione della pena su richiesta [ABROGATO]
[1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili (444 s.).2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data…
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Art. 564 — Tentativo di conciliazione [ABROGATO]
[1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi…
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Art. 565 — Procedimento per decreto [ABROGATO]
[1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.]
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Art. 566 — Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo [ABROGATO]
[1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l’arresto in flagranza (380-381) o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la…