Categoria: Titolo III – Procedimenti speciali (artt. 556-558)
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Art. 556 — Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile,…
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Art. 557 — Procedimento per decreto
1. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o presenta domanda di oblazione.2. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non puó chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda…
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Art. 558 — Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza [380, 381] o che hanno avuto in consegna l’arrestato [383] lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente…
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Art. 558 bis — Giudizio immediato
1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis.