Categoria: Titolo II – Appello (artt. 593-605)
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Art. 598 ter — Assenza dell’imputato in appello
1. In caso di regolarità delle notificazioni, l’imputato appellante non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo 420 bis.2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non appellante non è presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 e…
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Art. 599 — Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti
1. Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche…
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Art. 599 bis — Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
1. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24…
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Art. 600 — Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili
1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.2.…
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Art. 601 — Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 587.2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti,…
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Art. 602 — Dibattimento di appello
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 599, quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.1-bis. [Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma…
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Art. 603 — Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.2.…
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Art. 604 — Questioni di nullità
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’articolo 522, dichiara la nullità [177-186] in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una…
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Art. 593 — Casi di appello
1.Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di…
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Art. 605 — Sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.2. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive.3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo…
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Art. 593 bis — Appello del pubblico ministero
1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
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Art. 594 — Appello del pubblico ministero [ABROGATO]
[1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del…
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Art. 595 — Appello incidentale
1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584.2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584.3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice,…
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Art. 596 — Giudice competente
1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.2. Sull’appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.3. Salvo quanto previsto dall’articolo 428, sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte…
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Art. 597 — Cognizione del giudice di appello
1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.2. Quando appellante è il pubblico ministero: a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna [533], il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto…
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Art. 598 — Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
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Art. 598 bis — Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
1. La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare…