Categoria: Titolo I – Disposizioni generali (artt. 568-592)
-
Art. 579 — Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
1. Contro le sentenze di condanna [533 ss.] o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta…
-
Art. 580 — Conversione del ricorso in appello
1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione [606] si converte nell’appello [569 2, 593 ss.].
-
Art. 581 — Forma dell’impugnazione
1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione [597]; b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa…
-
Art. 568 — Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione [606], quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze [111 Cost.], salvo…
-
Art. 582 — Presentazione dell’impugnazione
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del…
-
Art. 569 — Ricorso immediato per cassazione
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione [606].2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello…
-
Art. 583 — Spedizione dell’atto di impugnazione [ABROGATO]
[1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.2. L’impugnazione si…
-
Art. 570 — Impugnazione del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall’articolo 593 bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del…
-
Art. 584 — Notificazione della impugnazione
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato [153] al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
-
Art. 571 — Impugnazione dell’imputato
1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 613, comma 1, l’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale [122] nominato anche prima della emissione del provvedimento [37 disp. att.].2. Il tutore [414 ss.] per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale [71] per l’imputato incapace di intendere…
-
Art. 585 — Termini per l’impugnazione
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio [127] e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo…
-
Art. 572 — Richiesta della parte civile o della persona offesa
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al…
-
Art. 586 — Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.2. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a…
-
Art. 573 — Impugnazione per i soli interessi civili
1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide…
-
Art. 587 — Estensione dell’impugnazione
1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati [601].2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi [17], l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i…
-
Art. 574 — Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili
1. L’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali [538-543].2. L’imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno…
-
Art. 588 — Sospensione della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti [318 2, 322 2, 322 bis 2, 325 4, 355 4, 479 2, 666 7, 680 3].2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà…
-
Art. 575 — Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L’impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.2. Lo stesso diritto spetta alla…
-
Art. 589 — Rinuncia all’impugnazione
1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.2.…
-
Art. 576 — Impugnazione della parte civile e del querelante
1. La parte civile può proporre impugnazione [con il mezzo previsto per il pubblico ministero] contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile [538-541, 600] e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio [529-532]. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata…
-
Art. 590 — Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento [581].
-
Art. 577 — Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione [ABROGATO]
[1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.]
-
Art. 591 — Inammissibilità dell’impugnazione
1. L’impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato [568 3] o non ha interesse [568 4]; b) quando il provvedimento non è impugnabile [568 1]; c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586; d) quando vi è rinuncia all’impugnazione [589]. 2. Il giudice dell’impugnazione,…
-
Art. 578 — Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [151 c.p.] o per prescrizione [157 c.p.], decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle…
-
Art. 592 — Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento.2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è…
-
Art. 578 bis — Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia,…
-
Art. 578 ter — Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’articolo 344 bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui…