Categoria: Titolo IV – Casellario giudiziale (artt. 685-690) [ABROGATO]
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Art. 685 — Uffici del casellario giudiziale [ABROGATO]
[1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l’ufficio del casellario raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all’estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo…
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Art. 686 — Iscrizioni nel casellario giudiziale [ABROGATO]
[1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto: a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa…
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Art. 687 — Eliminazione delle iscrizioni [ABROGATO]
[1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell’accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell’articolo 673; b) alle…
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Art. 688 — Certificati del casellario giudiziale [ABROGATO]
[1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle…
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Art. 689 — Certificati richiesti dall’interessato [ABROGATO]
[1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono: a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione: 1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si…
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Art. 690 — Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati [ABROGATO]
[1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio del casellario giudiziale.]