Categoria: Capo I – Giudice dell’esecuzione
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Art. 671 — Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato [81 c.p.], sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli…
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Art. 672 — Applicazione dell’amnistia e dell’indulto
1. Per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.2. Quando, in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell’articolo 210 del codice penale, il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.3. Il pubblico ministero che cura…
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Art. 673 — Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [193 disp. att.].2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di…
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Art. 674 — Revoca di altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.1-bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della…
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Art. 675 — Falsità di documenti
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell’articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari.2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione,…
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Art. 676 — Altre competenze
1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a…
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Art. 665 — Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è…
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Art. 666 — Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [178 1 lett. b, 655, 676], dell’interessato o del difensore.2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico…
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Art. 667 — Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta
1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria [66, 68].2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve…
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Art. 668 — Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un’altra per errore di nome, il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall’articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’articolo 630 comma…
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Art. 669 — Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili [648] sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto [649], il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato…
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Art. 670 — Questioni sul titolo esecutivo
1. Quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità [159, 160] del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso…