Categoria: Titolo III – Attribuzioni degli organi giurisdizionali (artt. 665-684)
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Art. 674 — Revoca di altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.1-bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della…
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Art. 675 — Falsità di documenti
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell’articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari.2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione,…
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Art. 676 — Altre competenze
1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a…
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Art. 677 — Competenza per territorio
1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento.2. Quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se…
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Art. 678 — Procedimento di sorveglianza
1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo…
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Art. 679 — Misure di sicurezza
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente [658], il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione…
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Art. 680 — Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e il difensore.2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza…
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Art. 665 — Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è…
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Art. 681 — Provvedimenti relativi alla grazia
1. La domanda di grazia [174 c.p.], diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.2. Se il condannato è detenuto o internato, la…
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Art. 666 — Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [178 1 lett. b, 655, 676], dell’interessato o del difensore.2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico…
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Art. 682 — Liberazione condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale [176 c.p.].2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
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Art. 667 — Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta
1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria [66, 68].2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve…
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Art. 683 — Riabilitazione
1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo comma, del codice penale. Decide altresì sulla revoca della riabilitazione, qualora essa non sia stata disposta con…
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Art. 668 — Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un’altra per errore di nome, il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall’articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’articolo 630 comma…
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Art. 684 — Rinvio dell’esecuzione
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e…
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Art. 669 — Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili [648] sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto [649], il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato…
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Art. 670 — Questioni sul titolo esecutivo
1. Quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità [159, 160] del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso…
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Art. 671 — Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato [81 c.p.], sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli…
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Art. 672 — Applicazione dell’amnistia e dell’indulto
1. Per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.2. Quando, in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell’articolo 210 del codice penale, il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.3. Il pubblico ministero che cura…
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Art. 673 — Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [193 disp. att.].2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di…