Categoria: Titolo II – Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 655-664)
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Art. 661 — Esecuzione delle pene sostitutive
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato…
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Art. 662 — Esecuzione delle pene accessorie
1. Per l’esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e…
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Art. 663 — Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 comma 4.3. Il…
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Art. 664 — Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell’interessato o del pubblico…
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Art. 655 — Funzioni del pubblico ministero
1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 cura di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti.2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione [178 1 lett. b].3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti…
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Art. 656 — Esecuzione delle pene detentive
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e…
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Art. 657 — Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare [284, 285, 286] subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è…
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Art. 657 bis — Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca
1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa…
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Art. 658 — Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma…
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Art. 659 — Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall’articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di…
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Art. 660 — Esecuzione delle pene pecuniarie
1.Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.2. L’ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella…