Categoria: Capo I – Della sospensione del processo
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Art. 626 — Effetti della sospensione
Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto , salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
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Art. 627 — Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione .
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Art. 628 — Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento
L’opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497 .
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Art. 623 — Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dallalegge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo , l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione .
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Art. 624 — Sospensione per opposizione all’esecuzione
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi , sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [disp. att. 86] .Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente…
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Art. 624 bis — Sospensione su istanza delle parti
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia…
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Art. 625 — Procedimento
Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente , il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. All’udienza provvede con ordinanza .