Categoria: Titolo VI – Della sospensione e dell’estinzione del processo (artt. 623-632)
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Art. 630 — Inattività delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156].L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice…
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Art. 631 — Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo .Si…
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Art. 631 bis — Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche
Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di…
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Art. 632 — Effetti dell’estinzione del processo
Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591bis .Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa…
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Art. 623 — Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dallalegge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo , l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione .
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Art. 624 — Sospensione per opposizione all’esecuzione
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi , sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [disp. att. 86] .Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente…
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Art. 624 bis — Sospensione su istanza delle parti
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia…
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Art. 625 — Procedimento
Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente , il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. All’udienza provvede con ordinanza .
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Art. 626 — Effetti della sospensione
Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto , salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
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Art. 627 — Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione .
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Art. 628 — Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento
L’opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497 .
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Art. 629 — Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti .Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti .In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306 .