Categoria: Titolo IV – Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare (artt. 612-614)
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Art. 612 — Provvedimento
Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione .Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve…
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Art. 613 — Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione
L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto .
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Art. 614 — Rimborso delle spese
Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.Il giudice dell’esecuzione , quando riconosce giustificate le spese denunciate , provvede con decreto a norma dell’articolo 642 .