Categoria: Titolo III – Dell’esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605-611)
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Art. 605 — Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi .Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine .
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Art. 606 — Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513 ; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata .
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Art. 607 — Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo , e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
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Art. 608 — Modo del rilascio
L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei…
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Art. 608 bis — Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
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Art. 609 — Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione
Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato…
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Art. 610 — Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione , anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti [disp. att. 183].
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Art. 611 — Spese dell’esecuzione
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione con decreto a norma degli articoli 91 e seguenti che costituisce titolo esecutivo.