Categoria: Titolo II – Dell’espropriazione forzata (artt. 483-604)
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Art. 594 — Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [disp. att. 178 2] .
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Art. 493 — Pignoramenti su istanza di più creditori
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene .Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [524, 550, 561] .Ogni pignoramento ha effetto indipendente , anche se è unito ad altri in unico processo.
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Art. 509 — Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate [540 3, 585 1, 590], di rendita o provento delle cose pignorate [594] , di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario [494 3, 495, 540 2, 574 3, 587] .
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Art. 524 — Pignoramento successivo
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto , ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al…
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Art. 538 — Nuovo incanto
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui e’ stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
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Art. 552 — Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore , il giudice dell’esecuzione , sentite le parti , provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente [disp. att. 164] .
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Art. 568 — Determinazione del valore dell’immobile
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore…
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Art. 582 — Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso .
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Art. 595 — Cessazione dell’amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile . Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a…
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Art. 494 — Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore .All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [art. 157 delle disp. att. c.p.c.] .Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani…
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Art. 510 — Distribuzione della somma ricavata
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95] .In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei…
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Art. 525 — Condizione e tempo dell’intervento
[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile].Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per la assegnazione [530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore…
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Art. 539 — Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento
Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco .Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [disp. att. 162] .
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Art. 553 — Assegnazione e vendita di crediti
Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere…
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Art. 568 bis — Vendita diretta
Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173 bis, terzo comma, delle…
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Art. 583 — Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale , che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore .
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Art. 596 — Formazione del progetto di distribuzione
Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione…
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Art. 495 — Conversione del pignoramento
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese…
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Art. 511 — Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499, secondo comma [c.c. 2900] .Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
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Art. 526 — Facoltà dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma dell’art. 525 partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. [500, 505, 529, 538 2, 551] .
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Art. 540 — Pagamento del prezzo e rivendita
[La vendita all’incanto si fa per contanti].Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente .La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
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Art. 554 — Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato…
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Art. 569 — Provvedimento per l’autorizzazione della vendita
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’ articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non…
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Art. 584 — Offerte dopo l’incanto
Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni , ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto .Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una…
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Art. 597 — Mancata comparizione
La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo 598.
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Art. 496 — Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche di ufficio , quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente , il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento [558] .
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Art. 512 — Risoluzione delle controversie
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione , il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle…
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Art. 527 — Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione [ABROGATO]
[Ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all’udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere [524], l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se…
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Art. 540 bis — Integrazione del pignoramento
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose,…
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Art. 555 — Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato , i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492 [disp. att.…
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Art. 569 bis — Modalità della vendita diretta
Nel caso di deposito dell’istanza ai sensi dell’articolo 568 bis, il giudice dell’esecuzione, all’udienza di cui all’articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l’ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.Se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 è maggiore…
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Art. 585 — Versamento del prezzo
L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il giudice dell’esecuzione può limitare, con…
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Art. 598 — Approvazione del progetto
Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.Se vengono sollevate contestazioni…