Categoria: Capo VI – Dell’espropriazione contro il terzo proprietario
-
Art. 602 — Modo dell’espropriazione
Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono .
-
Art. 603 — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare .
-
Art. 604 — Disposizioni particolari
Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo , al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma .Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore , è sentito anche il terzo.