Categoria: Capo V – Dell’espropriazione di beni indivisi
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Art. 599 — Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore .In tal caso del pignoramento è notificato avviso , a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice…
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Art. 600 — Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati , provvede , quando è possibile , alla separazione della quota in natura spettante al debitore [disp. att. 180].Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile , il giudice dispone che si proceda alla divisione…
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Art. 601 — Divisione
Se si deve procedere alla divisione , l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627 [disp. att. 181].Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi…