Categoria: Sezione I – Del pignoramento
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Art. 555 — Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato , i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492 [disp. att.…
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Art. 556 — Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano , quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente .In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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Art. 557 — Deposito dell’atto di pignoramento
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari . La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione…
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Art. 558 — Limitazione dell’espropriazione
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell’articolo 496 , oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
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Art. 559 — Custodia dei beni pignorati
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso…
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Art. 560 — Modo della custodia
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento,…
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Art. 561 — Pignoramento successivo
Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento…
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Art. 562 — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [disp. att. 172] .Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.