Categoria: Capo IV – Dell’espropriazione immobiliare
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Art. 556 — Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano , quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente .In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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Art. 570 — Avviso della vendita
Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione [del debitore], degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore…
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Art. 586 — Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il giudice dell’ esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’ aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ ordinanza che…
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Art. 557 — Deposito dell’atto di pignoramento
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari . La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione…
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Art. 571 — Offerte d’acquisto
Ognuno, tranne il debitore , è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta [disp. att. 174] .L’offerta…
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Art. 587 — Inadempienza dell’aggiudicatario
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario , pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176] . La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato…
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Art. 558 — Limitazione dell’espropriazione
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell’articolo 496 , oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
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Art. 572 — Deliberazione sull’offerta
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti .Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla…
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Art. 588 — Termine per l’istanza di assegnazione
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
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Art. 559 — Custodia dei beni pignorati
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso…
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Art. 573 — Gara tra gli offerenti
Se vi sono più offerte , il giudice della esecuzione invita in ogni caso gli offerenti e li invita a una gara sull’offerta più alta .Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza…
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Art. 589 — Istanza di assegnazione
L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 e al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata. [disp. att. 173] .Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498…
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Art. 560 — Modo della custodia
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento,…
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Art. 574 — Provvedimenti relativi alla vendita
Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586. Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del…
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Art. 590 — Provvedimento di assegnazione
Se la vendita [all’incanto] non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586 [disp. att. 164] .
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Art. 561 — Pignoramento successivo
Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento…
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Art. 575 — Termine delle offerte senza incanto [ABROGATO]
[Se il decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto nell’articolo 570, il giudice dell’esecuzione ordina l’incanto [disp. att. 175]. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]
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Art. 590 bis — Assegnazione a favore di un terzo
Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto…
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Art. 562 — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [disp. att. 172] .Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.
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Art. 576 — Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti ; 2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568 ; 3) il giorno e l’ora dell’incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità…
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Art. 591 — Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a [nuovo] incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo…
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Art. 563 — Condizioni e tempo dell’intervento [ABROGATO]
[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.Per gli effetti di cui all’articolo seguente l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita.]
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Art. 577 — Indivisibilità dei fondi
La divisione in lotti non può essere disposta se l’immobile costituisce una unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione .
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Art. 591 bis — Delega delle operazioni di vendita
Il giudice dell’esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del…
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Art. 564 — Facoltà dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti .
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Art. 578 — Delega a compiere la vendita
Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione può stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata .In tal caso, copia dell’ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale…
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Art. 591 ter — Ricorso al giudice dell’esecuzione
Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.…
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Art. 565 — Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 secondo comma , ma prima di quella prevista nell’articolo 596 , concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.
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Art. 579 — Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
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Art. 592 — Nomina dell’amministratore giudiziario
L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono [disp. att. 159].All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti .
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Art. 566 — Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione .
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Art. 580 — Prestazione della cauzione
Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso…
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Art. 593 — Rendiconto
L’amministratore , nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice [594].Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal…
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Art. 567 — Istanza di vendita
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato [569; c.c. 2919 ss.].Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall’articolo 497, l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative…
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Art. 581 — Modalità dell’incanto
L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita . Allorché siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente. Ogni offerente cessa di…
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Art. 594 — Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [disp. att. 178 2] .
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Art. 568 — Determinazione del valore dell’immobile
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore…
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Art. 582 — Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso .
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Art. 595 — Cessazione dell’amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile . Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a…
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Art. 568 bis — Vendita diretta
Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173 bis, terzo comma, delle…
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Art. 583 — Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale , che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore .
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Art. 596 — Formazione del progetto di distribuzione
Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione…
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Art. 569 — Provvedimento per l’autorizzazione della vendita
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’ articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non…
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Art. 584 — Offerte dopo l’incanto
Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni , ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto .Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una…
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Art. 597 — Mancata comparizione
La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo 598.
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Art. 555 — Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato , i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492 [disp. att.…
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Art. 569 bis — Modalità della vendita diretta
Nel caso di deposito dell’istanza ai sensi dell’articolo 568 bis, il giudice dell’esecuzione, all’udienza di cui all’articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l’ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.Se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 è maggiore…
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Art. 585 — Versamento del prezzo
L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il giudice dell’esecuzione può limitare, con…
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Art. 598 — Approvazione del progetto
Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.Se vengono sollevate contestazioni…