Categoria: Sezione IV – Della distribuzione della somma ricavata
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Art. 541 — Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509] secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione , sentito il debitore , provvede in conformità .
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Art. 542 — Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il giudice dell’esecuzione non l’approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata .Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [527 2,…