Categoria: Sezione III – Dell’assegnazione e della vendita
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Art. 535 — Prezzo base dell’incanto
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione , nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore [disp. att. 161], fissa il prezzo di apertura dell’incanto [539] o autorizza,…
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Art. 536 — Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica .In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518].
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Art. 537 — Modo dell’incanto
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta .Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno…
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Art. 538 — Nuovo incanto
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui e’ stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
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Art. 539 — Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento
Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco .Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [disp. att. 162] .
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Art. 540 — Pagamento del prezzo e rivendita
[La vendita all’incanto si fa per contanti].Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente .La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
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Art. 540 bis — Integrazione del pignoramento
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose,…
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Art. 529 — Istanza di assegnazione o di vendita
Decorso il termine di cui all’articolo 501 , il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni [530, 685] .Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato…
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Art. 530 — Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita
Sull’istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti .All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle .Se non vi…
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Art. 531 — Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione , salvo diverse consuetudini locali .La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli [516 2].Delle cose indicate nell’articolo 515 il giudice dell’esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene…
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Art. 532 — Vendita a mezzo di commissionario
Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita [art. 159 delle disp. att. c.p.c., art. 167 delle disp. att. c.p.c.] senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’art. 169 sexies delle…
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Art. 533 — Obblighi del commissionario
Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante…
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Art. 534 — Vendita all’incanto
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione , col provvedimento di cui all’articolo 530 , stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre…
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Art. 534 bis — Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto
Il giudice dell’esecuzione , con il provvedimento di cui all’articolo 530 , delega all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente…
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Art. 534 ter — Ricorso al giudice dell’esecuzione
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal…