Categoria: Sezione I – Del pignoramento
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Art. 523 — Unione di pignoramenti
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale .
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Art. 524 — Pignoramento successivo
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto , ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al…
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Art. 513 — Ricerca delle cose da pignorare
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [492 2] e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [519]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [disp. att. 165] .Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti,…
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Art. 514 — Cose mobili assolutamente impignorabili
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge [545] , non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto ; 2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,…
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Art. 515 — Cose mobili relativamente impignorabili
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo , possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione , su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose…
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Art. 516 — Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia [518, 531 1].I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono…
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Art. 517 — Scelta delle cose da pignorare
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della meta’.In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione…
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Art. 518 — Forma del pignoramento
L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [523] nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore , con l’assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto [disp. att. 161] .…
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Art. 519 — Tempo del pignoramento
Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
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Art. 520 — Custodia dei mobili pignorati
L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina [disp. att. 166].Per la conservazione…
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Art. 521 — Nomina e obblighi del custode
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore .Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina .Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario…
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Art. 521 bis — Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Oltre che con le forme previste dall’art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si…
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Art. 522 — Compenso del custode
Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina [65] .Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente [66 2] .