Categoria: Sezione V – Della distribuzione della somma ricavata
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Art. 512 — Risoluzione delle controversie
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione , il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle…
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Art. 509 — Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate [540 3, 585 1, 590], di rendita o provento delle cose pignorate [594] , di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario [494 3, 495, 540 2, 574 3, 587] .
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Art. 510 — Distribuzione della somma ricavata
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95] .In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei…
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Art. 511 — Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499, secondo comma [c.c. 2900] .Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.