Categoria: Sezione IV – Della vendita e dell’assegnazione
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Art. 501 — Termine dilatorio del pignoramento
L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento , tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata [529, 543 3, 552, 567; c.c. 2919-2929].
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Art. 502 — Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.In tal caso il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla…
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Art. 503 — Modi della vendita forzata
La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 nonche’, nel caso di beni mobili,…
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Art. 504 — Cessazione della vendita forzata
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti , deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495, primo comma [art. 163 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 505 — Assegnazione
Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione [507, 539 2] dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 2, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 c.c.] .Se sono intervenuti altri creditori [498, 499], l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d’accordo fra tutti .
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Art. 506 — Valore minimo per l’assegnazione
L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente .Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente , sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono [589, disp. att. 162].
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Art. 507 — Forma dell’assegnazione
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [509, 590; art. 162 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 508 — Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione[487], può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [585 2, 586].In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione…