Categoria: Sezione II – Del pignoramento
-
Art. 491 — Inizio dell’espropriazione
Salva l’ipotesi prevista nell’articolo 502 , l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento [492, 513, 518, 543, 555, 602] .
-
Art. 492 — Forma del pignoramento
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti , il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984] .Il pignoramento deve altresì…
-
Art. 492 bis — Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini…
-
Art. 493 — Pignoramenti su istanza di più creditori
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene .Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [524, 550, 561] .Ogni pignoramento ha effetto indipendente , anche se è unito ad altri in unico processo.
-
Art. 494 — Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore .All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [art. 157 delle disp. att. c.p.c.] .Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani…
-
Art. 495 — Conversione del pignoramento
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese…
-
Art. 496 — Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche di ufficio , quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente , il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento [558] .
-
Art. 497 — Cessazione dell’efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita [art. 156 delle disp. att. c.p.c.] .