Categoria: Sezione I – Dei modi e delle forme dell’espropriazione forzata in generale
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Art. 486 — Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi [disp. att. 38-43].
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Art. 487 — Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti , i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza , che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186 [287, 617].
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Art. 488 — Fascicolo dell’esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere…
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Art. 489 — Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento [499 2] .In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del…
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Art. 490 — Pubblicità degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia [534, 570, 576 n. 4, 584 2, 591], un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.In caso di espropriazione di beni mobili…
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Art. 483 — Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge , ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina .Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata…
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Art. 484 — Giudice dell’esecuzione
L’espropriazione è diretta da un giudice . ùLa nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione .[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] .Si applicano al giudice dell’esecuzione le…
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Art. 485 — Audizione degli interessati
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti [498, 499], il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui .Il decreto è comunicato dal cancelliere.Se risulta o…