Categoria: Capo I – Dell’espropriazione forzata in generale
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Art. 487 — Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti , i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza , che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186 [287, 617].
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Art. 502 — Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.In tal caso il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla…
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Art. 488 — Fascicolo dell’esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere…
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Art. 503 — Modi della vendita forzata
La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 nonche’, nel caso di beni mobili,…
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Art. 489 — Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento [499 2] .In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del…
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Art. 504 — Cessazione della vendita forzata
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti , deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495, primo comma [art. 163 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 490 — Pubblicità degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia [534, 570, 576 n. 4, 584 2, 591], un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.In caso di espropriazione di beni mobili…
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Art. 505 — Assegnazione
Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione [507, 539 2] dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 2, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 c.c.] .Se sono intervenuti altri creditori [498, 499], l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d’accordo fra tutti .
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Art. 491 — Inizio dell’espropriazione
Salva l’ipotesi prevista nell’articolo 502 , l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento [492, 513, 518, 543, 555, 602] .
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Art. 506 — Valore minimo per l’assegnazione
L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente .Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente , sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono [589, disp. att. 162].
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Art. 492 — Forma del pignoramento
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti , il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984] .Il pignoramento deve altresì…
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Art. 507 — Forma dell’assegnazione
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [509, 590; art. 162 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 492 bis — Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini…
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Art. 508 — Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione[487], può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [585 2, 586].In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione…
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Art. 493 — Pignoramenti su istanza di più creditori
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene .Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [524, 550, 561] .Ogni pignoramento ha effetto indipendente , anche se è unito ad altri in unico processo.
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Art. 509 — Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate [540 3, 585 1, 590], di rendita o provento delle cose pignorate [594] , di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario [494 3, 495, 540 2, 574 3, 587] .
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Art. 494 — Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore .All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [art. 157 delle disp. att. c.p.c.] .Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani…
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Art. 510 — Distribuzione della somma ricavata
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95] .In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei…
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Art. 495 — Conversione del pignoramento
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese…
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Art. 511 — Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499, secondo comma [c.c. 2900] .Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
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Art. 496 — Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche di ufficio , quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente , il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento [558] .
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Art. 512 — Risoluzione delle controversie
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione , il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle…
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Art. 497 — Cessazione dell’efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita [art. 156 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 483 — Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge , ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina .Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata…
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Art. 498 — Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazionerisultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808] .A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito…
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Art. 484 — Giudice dell’esecuzione
L’espropriazione è diretta da un giudice . ùLa nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione .[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] .Si applicano al giudice dell’esecuzione le…
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Art. 499 — Intervento
Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma…
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Art. 485 — Audizione degli interessati
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti [498, 499], il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui .Il decreto è comunicato dal cancelliere.Se risulta o…
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Art. 500 — Effetti dell’intervento
L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata , a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti [526, 564] .
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Art. 486 — Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi [disp. att. 38-43].
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Art. 501 — Termine dilatorio del pignoramento
L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento , tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata [529, 543 3, 552, 567; c.c. 2919-2929].