Categoria: Titolo I – Del titolo esecutivo e del precetto (artt. 474-482)
-
Art. 474 — Titolo esecutivo
L’esecuzione forzata [2910 ss., 2930 c.c. e ss.] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme…
-
Art. 475 — Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in…
-
Art. 476 — Altre copie in forma esecutiva [ABROGATO]
[Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte .Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.Sull’istanza si provvede con decreto…
-
Art. 477 — Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo [479 2, 480] .Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
-
Art. 478 — Prestazione della cauzione
Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
-
Art. 479 — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto.La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione [133], entro l’anno dalla pubblicazione,…
-
Art. 480 — Forma del precetto
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata[603 2, 605] .Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo…
-
Art. 481 — Cessazione dell’efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione[491, 502, 606, 608, 612] .Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627 .
-
Art. 482 — Termine ad adempiere
Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato (1), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata,…